1) PUBBLICATO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025 SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.
La formazione dei lavoratori è un obbligo di legge. Il datore di lavoro deve garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata formazione e informazione, documentando l’avvenuta formazione. In caso contrario, rischia sanzioni amministrative o penali.
Cosa sancisce il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza?
L’intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:
- durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
- monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
Il nuovo accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazionee i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Introduce inoltre nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione e verifica finale. Infine, il testo classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.
2) LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO SECONDO IL NUOVO ACCORDO
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti novità e tra le principali possiamo sicuramente includere la definizione della formazione del datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08. Cerchiamo di vedere nel dettaglio come deve essere fatta la formazione del datore di lavoro.
CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO: MODULI E DURATA
Il corso è finalizzato a fornire al datore di lavoro le competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire in modo efficace e sostanziale il processo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso ha una durata minima di 16 ore e si compone di 2 moduli:
- Giuridico-normativo: obblighi, deleghe, responsabilità, ruolo degli organi di vigilanza.
- Organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, misure di prevenzione, gestione delle emergenze, informazione e formazione, strumenti per un’efficace interazione e consultazione.
Per i datori di lavoro dell’impresa affidataria operante nei cantieri temporanei e mobili (art. 97, co. 3-ter, D.lgs. 81/08), è previsto un terzo modulo specifico aggiuntivo “Cantieri” da 6 ore sui compiti specifici legati alla sicurezza in cantiere.
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
È previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e deve riguardare:
- evoluzioni normative e tecniche;
- aggiornamenti sulla valutazione dei rischi;
- miglioramento continuo nella gestione della SSL.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento deve riguardare anche le tematiche ivi previste.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
I corsi di formazione e di aggiornamento per datori di lavoro possono essere svolti:
- in presenza fisica,
- in videoconferenza sincrona,
- in e-learning.
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI PER DATORE DI LAVORO
Al termine del corso di formazione per datore di lavoro, è prevista la somministrazione di un test di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il test si ritiene superato se vengono date risposte corrette ad almeno il 70% delle domande.
In alternativa al test può essere fatto un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.
Anche al termine del corso di aggiornamento, la verifica finale può essere fatta tramite test o tramite colloquio individuale. In questo caso il test deve avere almeno 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per garantire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare e completare il corso di formazione previsto entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
Restano validi i corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, a condizione che i contenuti siano conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo 2025. In tal caso, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data di fine corso indicata sull’attestato.
3) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – GIUGNO/LUGLIO 2025
Si riporta di seguito il link con l’elenco completo dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza presso la sede di Bassano del Grappa.
https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione
Da questo link potrete anche procedere direttamente all’iscrizione, ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.
Vi ricordiamo inoltre che da quest’anno, LOGI SICUREX collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:
- IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona 40;
- SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).
Per tutte le informazioni sui prossimi corsi disponibili presso queste strutture, vi invitiamo a contattare direttamente lo Studio ai soliti recapiti.