MUD: APPROVATO IL MODELLO 2026 – RIENTRO DOPO INFORTUNIO: CIRCOLARE INAIL 17/2026 – VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE – CORSI IN PROGRAMMA

05 Giugno 2026

1) MUD: APPROVATO IL MODELLO DI PRESENTAZIONE PER L’ANNO 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026 – MUD”.

Il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione ambientale previsto dalla normativa vigente e costituisce il riferimento per la trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento precedente.

Il decreto stabilisce che il modello allegato sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con il DPCM 29 gennaio 2025, introducendo l’aggiornamento del formato e delle istruzioni per la compilazione al fine di adeguare il sistema di raccolta dati alle più recenti evoluzioni normative in materia di gestione dei rifiuti, economia circolare e tracciabilità.

L’aggiornamento è stato predisposto su proposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico dell’ISPRA e in collaborazione con Unioncamere.

L’obiettivo del decreto è adottare il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare per la comunicazione annuale delle informazioni ambientali previste dalla legislazione nazionale.

Il MUD rappresenta lo strumento attraverso il quale imprese, enti e altri soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alla produzione, gestione e trattamento dei rifiuti, consentendo alle autorità competenti di raccogliere informazioni utili al monitoraggio dei flussi di rifiuti e all’attuazione delle politiche ambientali.

Il modello si fonda sulle disposizioni della legge 25 gennaio 1994, n. 70, che ha introdotto il sistema del modello unico di dichiarazione, e si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia ambientale e la disciplina della gestione dei rifiuti.

L’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 Gennaio 1994 n. 70, definisce che il termine per la presentazione del MUD è fissato a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DPCM. Pertanto, il MUD 2026 (relativo all’anno 2025) dovrà essere presentato entro il 3 luglio 2026.

2) RIENTRO AL LAVORO DOPO UN INFORTUNIO: CIRCOLARE INAIL N. 17/2026

Con la pubblicazione della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail ha introdotto significative semplificazioni nelle procedure di gestione della certificazione medica per infortunio e malattia professionale. L’obiettivo è duplice: snellire gli oneri burocratici attraverso la sanità digitale e garantire la massima chiarezza sulle responsabilità in fase di ripresa dell’attività lavorativa.

Di seguito in estrema sintesi le nuove disposizioni.

Rientro a scadenza naturale della prognosi

La novità più rilevante riguarda la semplificazione della chiusura dell’evento infortunistico. Il certificato “definitivo” non più necessario, quindi se il lavoratore rientra in servizio allo scadere naturale della prognosi indicata nell’ultimo certificato, non deve presentare un ulteriore certificato medico di chiusura. L’ultimo giorno di prognosi dichiarato coincide automaticamente con l’ultimo giorno di inabilità temporanea e l’Inail provvederà alla chiusura amministrativa della pratica d’ufficio entro 15 giorni.

Ripresa anticipata dell’attività

Rimane invece rigorosa la procedura nel caso in cui il lavoratore intenda tornare in servizio prima della data indicata nel certificato. Non è ammesso il rientro tramite dichiarazione spontanea ma il lavoratore deve obbligatoriamente presentare un nuovo certificato medico che riduca la durata della prognosi originaria. Il datore di lavoro ha il dovere giuridico di impedire l’accesso ai locali aziendali al lavoratore che non abbia regolarizzato la prognosi anticipata, al fine di evitare gravi profili di responsabilità legati alla tutela della salute e sicurezza.

Assenze superiori ai 60 giorni continuativi

Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 riguardo alla visita medica di controllo prima della ripresa della mansione specifica, qualora l’assenza per motivi di salute superi i 60 giorni continuativi.

In questo ambito, si ricordano le recenti flessibilità introdotte dalla Legge n. 203/2024.

  • Discrezionalità della visita fisica: il Medico Competente può decidere se procedere con una visita medica in presenza o se valutare l’idoneità basandosi esclusivamente sulla documentazione clinica prodotta, a seconda della natura della patologia e dei rischi legati alla mansione.
  • Giudizio di Idoneità: in entrambi i casi, è imprescindibile che il Medico Competente rilasci un giudizio di idoneità formale prima che il lavoratore riprenda effettivamente le sue mansioni.

3) VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE: COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA

La verifica trimestrale è un controllo da effettuare ogni tre mesi su tutte le funi e le catene impiegate nei mezzi di sollevamento: gru edili, carriponte, paranchi, sollevatori, argani, elevatori e qualsiasi attrezzatura che movimenta carichi sospesi. Non basta una semplice “occhiata” ma occorre valutarne lo stato di conservazione, sicurezza e funzionalità.

Quali attrezzature rientrano

L’obbligo non riguarda solo le grandi gru ma vi rientrano tutte le attrezzature che:

  • sollevano carichi di qualunque peso, anche modesto;
  • utilizzano funi metalliche, catene ad anelli saldati o ganci di sollevamento;
  • sono impiegate in cantiere, in azienda, in officina o in magazzino.

In pratica, anche un piccolo paranco elettrico o una catena per il sollevamento motori devono essere verificati ogni tre mesi. Non esistono eccezioni legate a dimensione o fatturato.

Perché proprio funi e catene ogni tre mesi

Funi e catene sono i componenti più sollecitati e quindi più esposti a deterioramento. Una maglia lesionata, una trefola sfilacciata o una deformazione possono trasformare un’attrezzatura sicura in un pericolo. Per questo il D.lgs. 81/08, Allegato VI, impone controlli periodici e documentati a carico del datore di lavoro.

La frequenza poi, nasce dalla logica del rischio: questi componenti lavorano spesso in condizioni critiche (intemperie, carichi elevati, usura meccanica, oli e agenti corrosivi). Un controllo annuale non sarebbe sufficiente a prevenire cedimenti improvvisi. Tre mesi rappresentano un buon compromesso tra sicurezza ed efficienza. In caso di utilizzo intensivo o in ambienti aggressivi (cantieri navali, siderurgia, cementifici) è consigliabile ridurre l’intervallo a due mesi.

Chi esegue la verifica

Il datore di lavoro deve assicurare che la verifica sia eseguita da personale competente e qualificato. Si può ricorrere a ditte esterne oppure formare un tecnico interno, purché in grado di riconoscere usura, difetti e non conformità e di documentare correttamente l’attività. Servono procedure, schede di controllo, criteri chiari e tracciabilità scritta: non basta una verifica superficiale.

Cosa controllare e come documentare

In ogni ispezione devono essere valutati:

  • funi metalliche (fili rotti, torsioni, schiacciamenti);
  • catene (usura, allungamenti anomali, corrosione);
  • ganci (deformazioni, cricche, dispositivi di sicurezza danneggiati);
  • lubrificazione e condizioni generali;
  • certificazioni e marcature leggibili.

La verifica va registrata su un modulo dedicato (anche digitale), che riporti:

  • data della verifica;
  • descrizione del mezzo o del componente;
  • nome del tecnico che ha effettuato il controllo;
  • eventuali anomalie rilevate;
  • azioni correttive adottate (sostituzioni, manutenzioni, ecc.);
  • firma del responsabile.

Tutta la documentazione deve essere conservata in azienda e resa prontamente disponibile in caso di controllo degli organi di vigilanza.

Quando sostituire catene e funi

Non basta il buon senso: i limiti sono fissati dalle norme tecniche (UNI EN 818 per le catene, UNI ISO 4309 per le funi). Segnali tipici di fuori servizio possono essere:

  • rottura di più fili metallici nella stessa zona;
  • riduzione del diametro oltre il 10% rispetto al nominale;
  • corrosione profonda e diffusa;
  • deformazioni o stiramenti evidenti della maglia;
  • marcatura CE assente o alterata.

In questi casi la sostituzione è obbligatoria, senza deroghe o “aggiustamenti”.

Dubbi frequenti

Perplessità per le aziende, a volte possono riguardare attrezzature nuove o a noleggio: valgono le stesse regole, l’obbligo di verifica parte dal primo utilizzo. Sulla cadenza trimestrale poi, il conteggio dei 90 giorni non è tassativo: è sufficiente effettuare almeno quattro verifiche l’anno, distribuite in modo omogeneo. Quanto a chi può eseguirle, l’operatore può farlo solo se ha ricevuto una formazione specifica che lo renda realmente competente; altrimenti occorre personale qualificato. Infine, digitalizzare il processo non solo è possibile ma consigliato: un sistema accessibile e consultabile in caso di controllo semplifica programmazione, tracciabilità e dimostrazione delle verifiche agli organi di vigilanza.

Conclusioni

La verifica trimestrale di funi e catene non è burocrazia: è un presidio reale di sicurezza che previene rotture, fermi macchina e infortuni, e dimostra la diligenza dell’azienda. Meglio un’ora di controllo che settimane passate a gestire conseguenze evitabili.

4) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – GIUGNO/LUGLIO 2026

Si riporta di seguito il link con l’elenco completo dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza presso la sede di Bassano del Grappa.

https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione 

Da questo link potrete anche procedere direttamente all’iscrizione, ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.

Vi ricordiamo inoltre che LOGI SICUREX effettua formazione anche direttamente in azienda e collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:

  • IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona, 40

(vedi elenco corsi al link securweb-imprendo.deltaviadana.it/corsi-primo-accesso);

  • SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).

Per tutte le informazioni su eventuali altri corsi disponibili, vi invitiamo a contattarci.