1) FORMAZIONE LAVORATORI NEO-ASSUNTI: ABOLIZIONE “REGOLA DEI 60 GIORNI”
La gestione della formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori di nuova assunzione ha subito un importante chiarimento operativo con la Nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il provvedimento definisce i tempi di erogazione dei corsi base ed elimina ogni margine di tolleranza o rinvio ingiustificato nell’adempimento degli obblighi formativi.
ABOLIZIONE DEFINITIVA DEL TERMINE DEI 60 GIORNI
La Nota INL 2377/2026 ha sancito il superamento definitivo del termine transitorio dei 60 giorni dall’assunzione per il completamento della formazione base (originariamente previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ed eliminato dal nuovo quadro normativo), il quale veniva spesso interpretato erroneamente dalle aziende come una facoltà di rinviare l’avvio dei corsi.
L’Ispettorato con la nota ha ribadito quanto segue.
- Obbligo di avvio tempestivo: la formazione (Generale e Specifica ex art. 37 d.lgs. 81/08) deve essere programmata ed avviata contestualmente all’assunzione o all’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.
- Divieto di adibizione a rischi specifici: il neoassunto non può essere adibito a lavorazioni che comportano rischi specifici non ancora trattati, né all’uso di macchinari o attrezzature complesse, fino al completo svolgimento dei relativi moduli formativi e dell’eventuale addestramento pratico.
- Verbali di prescrizione e regolarizzazione: in sede ispettiva, gli organi di vigilanza non concederanno più d’ufficio i 60 giorni per sanare la mancata formazione. Ai fini dell’estinzione delle sanzioni (art. 20 d.lgs. 758/94) verrà concesso esclusivamente il tempo strettamente necessario all’effettivo svolgimento del corso.
- Unica deroga dei 30 giorni (Turismo e Pubblici Esercizi): viene confermata l’unica eccezione legislativa riservata ai settori del turismo e dei pubblici esercizi. In tali ambiti il lavoratore può iniziare l’attività prima del corso, a condizione che l’iter formativo sia completato entro 30 giorni dall’assunzione e sia stato preventivamente assolto l’obbligo di informazione aziendale (art. 36 d.lgs. 81/08).
COME DEVE COMPORTARSI OPERATIVAMENTE IL DATORE DI LAVORO?
Il principio cardine stabilito dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 (e ribadito dalla Nota INL 2377/2026) è che la formazione è una misura di prevenzione primaria, non un mero adempimento formale.
Di conseguenza, il Datore di Lavoro, ad ogni nuova assunzione, deve porre in essere una procedura che garantisca l’attuazione di tale misura preventiva.
- Verifica preventiva dei crediti formativi: prima dell’ingresso del lavoratore, l’azienda deve richiedere e verificare gli attestati pregressi. Se il neoassunto possiede già un attestato valido per la Formazione Generale (4 ore) o per la Formazione Specifica relativa alla medesima mansione e settore di rischio (in corso di validità quinquennale), tali crediti vengono riconosciuti. In questo caso, l’azienda dovrà erogare soltanto l’informazione del proprio sito (art. 36) e l’addestramento specifico.
- Procedura per neoassunti privi di formazione: se il lavoratore non possiede attestati validi, il corso deve essere avviato immediatamente. Durante i giorni necessari al completamento della formazione, il lavoratore non deve operare in autonomia su attività a rischio elevato, ma può svolgere compiti a basso rischio residuo, affiancato da personale esperto, previa informazione sui rischi generali e consegna degli eventuali DPI.
Si ricorda pertanto di segnalare tempestivamente allo Studio le nuove assunzioni, al fine di poter verificare congiuntamente la validità degli attestati pregressi e pianificare gli eventuali corsi di formazione necessari.
2) CARRELLI ELEVATORI: MANUTENZIONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE
Il carrello elevatore (cd. muletto) rappresenta un’attrezzatura da lavoro indispensabile nella logistica e nei reparti produttivi, ma al contempo costituisce una delle principali fonti di infortunio grave in azienda. Soprattutto quando il carrello elevatore è di proprietà aziendale, il Datore di Lavoro è il diretto ed unico responsabile del suo stato di conservazione, dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e dell’esecuzione delle verifiche periodiche stabilite dal d.lgs. 81/08.
TRE LIVELLI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
Per garantire il corretto funzionamento del mezzo, la gestione manutentiva deve articolarsi su tre livelli complementari.
- Controlli giornalieri (a cura dell’operatore abilitato): prima di iniziare il turno di lavoro, l’esecutore munito di specifico “patentino” deve effettuare una verifica visiva e funzionale della macchina (integrità delle forche, assenza di perdite idrauliche, funzionamento dei freni, segnalatore acustico di retromarcia, lampeggiante e pressione/stato degli pneumatici).
- Manutenzione programmata ordinaria (a cura di tecnici qualificati): i tagliandi periodici vanno eseguiti secondo le frequenze (es. ogni 250-500 ore di lavoro o semestrali) e le modalità indicate nel Manuale d’Uso e Manutenzione fornito dal costruttore. Comprende il cambio olio idraulico, la sostituzione dei filtri, il controllo delle catene di sollevamento e la verifica della batteria o del motore termico.
- Verifiche di sicurezza straordinarie e ventennali: In caso di eventi eccezionali (incidenti, trasformazioni, lunghi periodi di inattività), occorre una verifica straordinaria. Per i carrelli con più di 20 anni di servizio, è raccomandata una indagine conoscitiva sullo stato di affaticamento delle strutture (conferma di vita residua) firmata da un ingegnere esperto.
VERIFICHE OBBLIGATORIE SULLE CATENE DI SOLLEVAMENTO
Ai sensi dell’art. 71, comma 8 del d.lgs. 81/08, le componenti soggette a usura che possono provocare situazioni di pericolo devono essere sottoposte a controlli periodici con frequenza almeno annuale.
Per i carrelli elevatori, l’attenzione principale della vigilanza si concentra sulle catene di sollevamento forche: il controllo deve accertare il grado di allungamento delle maglie tramite calibro, l’assenza di cricche, la lubrificazione e lo stato dei perni di ancoraggio. Gli esiti di tali verifiche devono essere verbalizzati e riportati sul Registro di Manutenzione dell’attrezzatura.
REGISTRO DI MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE A BORDO
Ogni carrello elevatore presente in azienda deve essere corredato da una documentazione tecnica completa ed aggiornata, da esibire in caso di ispezione:
- dichiarazione di Conformità CE e Manuale d’Uso e Manutenzione originale in lingua italiana;
- registro di manutenzione aggiornato (su cui annotare tutti gli interventi ordinari, straordinari, i controlli annuali sulle catene e le eventuali sostituzioni di componenti critiche);
- targhetta identificativa e diagramma di portata (chiaramente leggibili sul telaio della macchina, indicanti la portata nominale ed il centro di gravità del carico).
Qualora non sia stato stipulato un contratto di manutenzione programmata con ditta specializzata, si ricorda pertanto la necessità di effettuare e verbalizzare la manutenzione sopra riportata.
Assieme alla manutenzione, rimane chiaramente fondamentale accertarsi costantemente che l’uso dei carrelli elevatori sia riservato esclusivamente a personale in possesso di patentino in corso di validità.
3) MODELLO OT23: “ULTIMA CHIAMATA” PER LO SCONTO SUL PREMIO INAIL
Come già anticipato in precedenti informative, il Modello OT23 è la misura con cui l’INAIL premia le aziende virtuose che nel corso dell’anno solare hanno realizzato interventi di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro aggiuntivi ed eccedenti rispetto agli obblighi minimi del D.Lgs. 81/08.
L’adesione a questa misura garantisce un risparmio economico diretto e consistente sul premio assicurativo INAIL dovuto per l’anno successivo, grazie alla riduzione percentuale del tasso medio di tariffa che si applica all’intero premio annuo e varia in base alla dimensione aziendale (calcolata in lavoratori-anno per ciascuna Posizione Assicurativa Territoriale):
- Per le aziende fino a 10 lavoratori il risparmio è del 28%.
- Per le aziende da 11 a 50 lavoratori il risparmio è del 18%.
- Per le aziende da 51 a 200 lavoratori il risparmio è del 10%.
- Per le aziende oltre 200 lavoratori il risparmio è del 5%.
- Per le aziende nei primi due anni di attività è previsto uno sconto fisso dell’8%.
Per accedere al beneficio è indispensabile che l’azienda sia in regola con il DURC (regolarità contributiva) e con tutti gli obblighi di legge sul d.lgs. 81/08 (DVR aggiornato, nomine attive, formazione erogata e sorveglianza sanitaria eseguita).
COME FUNZIONA IL PUNTEGGIO E QUALI SONO LE SCADENZE
Per ottenere lo sconto occorre dimostrare di aver realizzato nell’anno corrente almeno 1 intervento di Tipo A (interventi strutturali o tecnologici ad alto impatto) oppure almeno 2 interventi di Tipo B (interventi gestionali, organizzativi o di formazione extra-normativa). L’adozione o il mantenimento di un Sistema di Gestione della Sicurezza Certificato ISO 45001 garantisce da sola l’accesso diretto alla riduzione.
L’urgenza operativa riguarda la chiusura dell’anno in corso, poiché la domanda si basa esclusivamente su interventi già conclusi:
- 31 DICEMBRE 2026 (Scadenza Esecutiva e Finanziaria): Tutti gli interventi dichiarati devono essere stati completamente realizzati, operativi ed interamente saldati (fanno fede le fatture con le relative quietanze di pagamento). Un saldo effettuato anche solo il 1° gennaio farà decadere il diritto allo sconto per l’intero anno.
- 1° MARZO 2027 (Scadenza Amministrativa Tassativa): È il termine ultimo per l’invio telematico della domanda tramite il portale online dell’INAIL, completa di tutta la documentazione probatoria richiesta (fatture, bonifici, perizie, report fotografici o attestati).
Raccomandiamo a tutte le aziende di effettuare subito un check-up interno con il nostro Studio per verificare gli interventi già realizzati o completare i saldi necessari prima della fine dell’anno.
4) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA: NOVEMBRE/DICEMBRE 2026
Si riporta di seguito il prospetto dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza. Potete trovare l’elenco completo dei corsi in programma e tutte le informazioni necessarie, sul sito di Ecoricerche al link: https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione dal quale potete anche procedere direttamente all’iscrizione (ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata).
https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione
Si ricorda inoltre che dal 1° settembre 2026, la sede principale del Centro di Formazione di Ecoricerche è stata trasferita a San Zeno di Cassola e che sono state attivate nuove aule anche a Montebelluna e Schio.
LOGI SICUREX collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:
- IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona, 40
(vedi elenco corsi al link https://securweb-imprendo.deltaviadana.it/corsi-primo-accesso);
- SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).

