IMPIANTI DI MESSA A TERRA: FACCIAMO CHIAREZZA – LAVORATORI INTERINALI: UNA SENTENZA A CUI FARE ATTENZIONE – CORSI IN PROGRAMMA A OTTOBRE/NOVEMBRE

02 Ottobre 2025

1) IMPIANTI DI MESSA A TERRA: FACCIAMO CHIAREZZA

CHE COS’È L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L’impianto di terra, comunemente chiamato anche “messa a terra”, è un sistema di sicurezza facente parte dell’impianto elettrico ed indispensabile per la sua protezione e, soprattutto, per la salvaguardia delle persone che lo utilizzano.

La messa a terra ha, infatti, il compito di proteggere gli utenti da rischi di folgorazione e lo fa realizzando un contatto elettrico efficiente tra il terreno e parti dell’impianto elettrico che normalmente non sono in tensione ma che, per guasti o anomalie, possono diventare elettricamente attive.

È quindi fondamentale mantenere efficienti i dispositivi che compongono l’impianto di terra tramite procedure periodiche di manutenzione e controllo.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

In base al decreto 81/08, il datore di lavoro deve assicurare che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano periodicamente sottoposti a controlli secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Nello specifico per gli impianti elettrici di messa a terra, il D.P.R. 462/01 prescrive i seguenti obblighi:

  • denuncia dell’impianto entro 30 giorni dalla sua messa in funzione;
  • sottoposizione a verifica periodica da parte di un organismo abilitato;
  • comunicazione dell’organismo abilitato che ha provveduto alla verifica;
  • comunicazione delle modifiche sostanziali (ampliamento e/o trasformazione) e della cessazione dell’impianto (messa fuori servizio o demolizione).

Tali obblighi valgono per tutti i luoghi di lavoro, pertanto è il Datore di Lavoro che deve accertarsi di adempiervi correttamente, sia nel caso in cui l’impianto sia di proprietà dell’azienda, sia qualora la sede sia in affitto da terzi, salvo diversi accordi con il proprietario dell’immobile.

LA DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La denuncia dell’impianto di messa a terra deve essere effettuata tramite il portale CIVA, il servizio telematico per la gestione di impianti e attrezzature, messo a disposizione dall’INAIL dal 27 maggio 2019, che ha sostituito totalmente il vecchio metodo di comunicazione via raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Tale denuncia può anche essere eseguita da soggetti terzi, in quanto è prevista la possibilità di individuare soggetti delegati alla gestione delle pratiche CIVA. 

Una volta completata la procedura di denuncia, l’INAIL assegna all’impianto una matricola identificativa.

LA VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Secondo il D.P.R. 462/01, l’impianto di messa a terra deve essere sottoposto a verifiche biennali in caso di ambienti a maggior rischio d’incendio (ovvero tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ed in possesso di CPI), i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione. Tutte le altre attività hanno periodicità quinquennale.  

La verifica non può essere eseguita da qualunque impiantista elettrico o installatore, ma deve essere affidata a organismi abilitati mediante decreto ministeriale.

Questi organismi hanno lo scopo di verificare che tutte le procedure di sicurezza siano state adottate e che gli impianti di protezione siano perfettamente funzionanti nel tempo. Tale verifica non è inoltre da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici.

Una volta effettuata la verifica, il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato. Anche in questo caso lo strumento per effettuare la comunicazione è il portale CIVA.  

ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

LOGI SICUREX (per i clienti a consulenza continuativa), si rende disponibile ad affiancare l’azienda nella gestione delle pratiche CIVA per quanto riguarda gli impianti di messa a terra, o anche ad assumere l’incarico di soggetto delegato.

Una volta effettuata la delega, provvederà direttamente lo Studio ad effettuare eventuali denunce e comunicazioni all’Inail.

Inoltre lo Studio ha avviato una collaborazione con la società C.V.E. – Centro Verifiche Europee S.r.l., organismo di ispezione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’esecuzione dei servizi di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01, grazie alla quale si potrà provvedere ad effettuare le verifiche previste in modo tempestivo ed efficace.   

2) LAVORATORI INTERINALI: UNA SENTENZA A CUI FARE ATTENZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5187 del 10 febbraio 2025, ha confermato la condanna del legale rappresentante della Green Pack Srl per lesioni personali colpose gravi, in relazione a un grave infortunio occorso a una lavoratrice interinale.

L’infortunio era avvenuto nel 2018 durante una fase di attrezzaggio di un macchinario industriale privo di adeguate protezioni, ed aveva comportato per la lavoratrice, somministrata da un’agenzia interinale, l’amputazione di una falange della mano sinistra. Le verifiche degli ispettori SPISAL hanno rilevato:

  • Mancanza di protezioni sui rulli della macchina (violazione dell’art. 70, D.lgs. 81/08);
  • Formazione insufficiente e non specifica (violazione dell’art. 37, D.lgs. 81/08).

Nella successiva fase di difesa giudiziaria, il datore di lavoro aveva sostenuto che la formazione spettasse all’agenzia e che il macchinario fosse conforme CE, e che l’infortunio era stato causato solamente da una distrazione della lavoratrice che avrebbe inserito la mano nei rulli in modo arbitrario, mentre l’azienda aveva fornito sufficienti istruzioni “sul campo”, con affiancamento di colleghi esperti che le avevano spiegato il funzionamento della macchina.

Tuttavia, sia il Tribunale di Treviso, sia la Corte d’Appello di Venezia, che infine la Cassazione hanno confermato la responsabilità datoriale, evidenziando che:

  • la formazione deve considerarsi come un obbligo condiviso tra agenzia e azienda utilizzatrice (l’azienda non può quindi limitarsi a delegare la formazione all’agenzia di somministrazione) e deve essere adeguatamente documentata (si contestava la mancata fornitura di una procedura scritta e di un manuale d’istruzioni per l’uso del macchinario non ritenendo sufficiente l’affiancamento a colleghi esperti in fase di addestramento);
  • la conformità CE non esonera dalla verifica di sicurezza e dall’adozione di ulteriori misure (art. 71, D.lgs. 81/08) e quindi non esclude responsabilità, in presenza di rischi residui;
  • il comportamento imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale, se rientra nei rischi prevedibili dell’attività.

La sentenza pertanto ha ribadito la centralità della prevenzione e del ruolo attivo dell’azienda utilizzatrice nella gestione della sicurezza dei lavoratori interinali. Per i datori di lavoro, è quindi fondamentale:

  • verificare sempre la sicurezza delle attrezzature;
  • documentare la formazione specifica per ogni mansione e lavoratore;
  • non fare affidamento esclusivo sulla conformità CE o sulla formazione erogata dall’agenzia

3) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – SETTEMBRE/OTTOBRE 2025

Si riporta di seguito il link con l’elenco completo dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza presso la sede di Bassano del Grappa.

https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione 

Da questo link potrete anche procedere direttamente all’iscrizione, ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.

Vi ricordiamo inoltre che LOGI SICUREX collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:

  • IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona, 40

(vedi elenco corsi al link securweb-imprendo.deltaviadana.it/corsi-primo-accesso);

  • SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).

Per tutte le informazioni sui prossimi corsi disponibili tramite queste strutture, vi invitiamo a contattare direttamente lo Studio ai soliti recapiti.