1) NUOVA NORMA CEI 11‑27:2025: RIDEFINITE LE FIGURE PROFESSIONALI
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la sesta edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, che è entrata in vigore il 1° novembre 2025. La precedente edizione del 2021 resta applicabile fino al 29 maggio 2026 per un periodo transitorio.
La norma costituisce il riferimento tecnico‐normativo per la sicurezza dei lavori su impianti elettrici, includendo anche attività non elettriche effettuate in prossimità di impianti. Per una panoramica generale sulle novità introdotte, leggi la news: CEI 11-27:2025: TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA SUI LAVORI ELETTRICI.
RUOLI E DEFINIZIONI: NUOVE DENOMINAZIONI E RESPONSABILITÀ
Tra le modifiche più rilevanti, figura la ridefinizione delle figure professionali coinvolte: vengono introdotti nuovi acronimi e ruoli descrittivi per chiarire responsabilità e flussi decisionali nell’ambito dei lavori elettrici. In particolare, la nuova versione della norma sostituisce alcuni degli acronimi utilizzati nella precedente versione, modificando la descrizione dei ruoli:
- GI (Gestore dell’Impianto Elettrico): corrisponde sostanzialmente all’URI definito nell’edizione 2021, ossia è la persona, ad esempio il proprietario, il datore di lavoro o un soggetto delegato, che assume la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico durante il normale esercizio. Pianifica e programma la manutenzione per garantire che l’impianto elettrico sia efficiente e sicuro.
- RI (Responsabile dell’Impianto): colui che viene designato dal GI per la conduzione dell’impianto elettrico durante le attività lavorative. È un PES.
- GL (Gestore Programmazione Lavoro): già nella precedente edizione 2021 era l’URL (Unità Responsabile del Lavoro); ora la figura è ridefinita come GL ed è la persona che definisce la programmazione e l’organizzazione del lavoro elettrico. Tra le sue responsabilità c’è quella di verificare la formazione e l’eventuale idoneità degli addetti al lavoro.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): sostituisce la figura del “Preposto ai Lavori” (PL) della CEI 11-27:2021; è la persona incaricata di gestire operativamente le attività e garantirne lo svolgimento in sicurezza. È un PES e deve possedere approfondita esperienza lavorativa. Deve essere sempre assicurata la sua presenza sul luogo di lavoro durante le attività per poter svolgere la supervisione, è possibile prevedere l’avvicendamento di persone diverse, ma deve essere assicurato il trasferimento di responsabilità tra le diverse persone.
- LAV (Lavoratore): definita come la persona che effettua l’attività lavorativa secondo le indicazioni ricevute dal RLE.
TABELLA DI CONFRONTO
È possibile fare un confronto delle figure professionali utilizzando la seguente tabella, dove vengono inseriti anche i riferimenti della norma EN 50110‑1:2023:
| Acronimo CEI 11-27:2021 | Acronimo CEI 11-27:2025 | Nuova designazione CEI 11-27:2025 | Acronimo EN 50110‑1:2023 | Nuova designazione EN 50110‑1:2023 |
| URI | GI | Gestore impianto | IM | Installation manager |
| RI | RI | Responsabile impianto | OC | Operation controller |
| URL | GL | Gestore programmazione lavoro | – | – |
| PL | RLE | Responsabile del lavoro elettrico | WC | Work controller |
| – | LAV | Lavoratore | W | Worker |
Nelle aziende più piccole, la figura del GL e quella del RLE possono essere svolte dalla stessa persona.
CONFERMATE LE FIGURE DI PES-PAV-PEC-PEI
Nel contesto della nuova edizione CEI 11‑27:2025 della norma, rimangono confermate le figure di PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita), PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione) e PEC (Persona Comune), andando in continuità rispetto all’edizione precedente e chiarendo il ruolo operativo di ciascuna.
Spetta al Datore di Lavoro attribuire la condizione di PES/PAV ai propri lavoratori dopo aver valutato la loro istruzione, l’esperienza maturata e le caratteristiche personali. La conoscenza teorica/pratica sul rischio elettrico può essere acquisita anche mediante corsi di formazione.
In particolare, la norma 2025 mantiene per PES e PAV la distinzione tra i livelli di competenza richiesti e per la PEI la qualifica specifica per i lavori in tensione (con i moduli formativi 1A/1B e 2A/2B).
Fonte: VEGA Engineering
2) 60 GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO: VISITA MEDICA SÌ O NO?
Una recente svolta normativa, concretizzatasi con la Legge 203/2024, ha impresso un significativo cambiamento al D.lgs. 81/08, il pilastro della sicurezza nei luoghi di lavoro italiani. L’innovazione più degna di nota riguarda le visite mediche di rientro, un passaggio finora obbligatorio per chi si assentava per oltre 60 giorni di assenza dal lavoro.
La novità del 2025 è rappresentata dal fatto che la decisione sulla necessità di questo controllo sanitario viene demandata al medico competente, figura chiave nella sorveglianza sanitaria aziendale. Questa modifica mira a snellire le procedure, introducendo un approccio più mirato e aderente alle specifiche situazioni.
In precedenza il D.lgs. 81/08 sosteneva che per tutte le mansioni in cui è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria, se il lavoratore è assente da lavoro per motivi di salute, a causa di malattia o infortunio, per più di 60 giorni continuativi, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporlo a una visita medica di idoneità dal Medico Competente, prima di poter riprendere la sua attività in totale sicurezza. Ora questa decisione è demandata interamente al Medico Competente Aziendale.
Resta comunque impossibile riprendere l’attività lavorativa senza prima aver ricevuto il nulla osta del Medico del Lavoro.
Articolo 41 – D. Lgs. 81/2008 (Sorveglianza sanitaria: visita medica obbligatoria dopo 60 giorni di assenza): “La Sorveglianza Sanitaria comprende: (…) la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
NUOVO Articolo 41 con l’introduzione del comma 2 e-ter (apportato dalla legge 203/2024):
“visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.”
La Legge 203/2024 stabilisce che spetta al medico competente valutare se una visita medica sia effettivamente indispensabile oltre i 60 giorni di assenza, spostando così il focus sulla reale esigenza di tutelare la salute del lavoratore e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
In caso di mancata visita?
Qualora il medico non ritenga necessaria la visita, è comunque suo dovere formalizzare un giudizio che attesti l’idoneità del lavoratore a riprendere le proprie mansioni. Questo documento rappresenta una garanzia di conformità normativa per tutte le parti coinvolte.
3) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026
Si riporta di seguito il link con l’elenco completo dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza presso la sede di Bassano del Grappa.
https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione
Da questo link potrete anche procedere direttamente all’iscrizione, ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.
Vi ricordiamo inoltre che LOGI SICUREX collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:
- IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona, 40
(vedi elenco corsi al link securweb-imprendo.deltaviadana.it/corsi-primo-accesso);
- SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).
Per tutte le informazioni sui prossimi corsi disponibili tramite queste strutture, vi invitiamo a contattare direttamente lo Studio ai soliti recapiti.

