1) LEGGE PMI 2026: NOVITÀ SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE
La L. 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale PMI) in vigore dal prossimo 7 aprile, introduce importanti modifiche al D.lgs. 81/2008, intervenendo in modo specifico sulla gestione della sicurezza nel lavoro agile (altrimenti detto “smart working”). La principale novità è l’inserimento del nuovo comma 7-bis all’art. 3 del Testo Unico, dedicato alle prestazioni svolte in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro (es. lavoro da remoto).
La norma chiarisce in modo esplicito che tutti gli obblighi di sicurezza “compatibili” con il lavoro agile sono assolti attraverso la consegna di un’informativa scritta annuale.
Tale informativa deve essere:
- fornita sia al lavoratore che al RLS;
- redatta con contenuti specifici e non generici;
- comprensiva di rischi generali e rischi specifici legati alla modalità agile, con particolare attenzione ai videoterminali (VDT).
Viene quindi rafforzato un principio già presente nella normativa sul lavoro agile (L. 81/2017), ma ora viene inserito direttamente nel Testo Unico sicurezza con maggiore chiarezza e valore sistematico.
Un aspetto di rilievo è il chiarimento sugli obblighi legati agli strumenti tecnologici: anche i rischi connessi ai VDT si considerano assolti tramite informativa, viene così ridotta l’incertezza interpretativa sul perimetro della responsabilità datoriale.
Resta confermato l’obbligo del lavoratore di:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione;
- utilizzare correttamente le indicazioni ricevute.
Novità e implicazioni operative per le aziende
La novità più rilevante, consiste di fatto nell’introduzione di sanzioni in caso di mancata consegna dell’informativa. La violazione del nuovo obbligo previsto dall’art. 3, comma 7-bis può comportare:
- arresto da 2 a 4 mesi;
- ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Dal punto di vista operativo, le imprese (tutte, non soltanto quelle di piccole e medie dimensioni) pertanto dovranno:
- predisporre un’informativa completa e personalizzata;
- garantire la consegna formale a lavoratore e RLS;
- adottare sistemi di tracciabilità (firma, PEC, piattaforme HR);
- conservare evidenze documentali dell’adempimento.
Non è quindi sufficiente redigere il documento ma è necessario dimostrarne l’effettiva trasmissione.
In conclusione la riforma:
- consolida il ruolo centrale dell’informativa nel lavoro agile;
- rende più chiaro il quadro normativo;
- introduce un sistema sanzionatorio che impone maggiore attenzione organizzativa.
Al fine di adempiere correttamente a tale previsione normativa, lo Studio è a disposizione per fornire su richiesta, un modello di informativa da poter inviare ai lavoratori adibiti a lavoro agile e al RLS.
2) SCHEDE DI SICUREZZA (SDS): GESTIONE OPERATIVA E CONTROLLI PERIODICI
La gestione delle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro rappresenta un aspetto spesso sottovalutato, ma di grande impatto sulla sicurezza aziendale. Liquidi, gas, polveri e agenti biologici sono presenti in numerosi cicli produttivi e spesso i lavoratori risultano esposti a tali agenti per una parte rilevante dell’orario di lavoro.
In questo contesto, le schede di sicurezza (SDS) costituiscono uno strumento fondamentale, non solo ai fini della conformità normativa, ma soprattutto per una gestione concreta ed efficace del rischio.
Dal punto di vista operativo, uno degli aspetti più importanti riguarda l’aggiornamento delle schede.
Le SDS attualmente in uso in azienda devono riportare una data di revisione coerente con gli aggiornamenti normativi più recenti: in particolare, è necessario verificare che le schede abbiano una data successiva al 2023, in quanto negli ultimi anni sono intervenuti aggiornamenti rilevanti nella classificazione ed etichettatura delle sostanze. La presenza di SDS datate (ante 2023) rappresenta quindi un possibile indicatore di non conformità o, quantomeno, di mancato aggiornamento delle informazioni sui rischi.
Non esiste una scadenza fissa obbligatoria, ma il datore di lavoro deve assicurarsi che le SDS siano sempre aggiornate rispetto a modifiche normative, nuove classificazioni delle sostanze e variazioni nelle modalità di utilizzo. Per questo motivo è buona prassi prevedere una verifica periodica dell’archivio SDS, anche in assenza di comunicazioni da parte dei fornitori.
Un altro aspetto operativo rilevante riguarda il fatto che non tutte le sostanze o prodotti prevedono l’obbligo di SDS. In particolare le schede di sicurezza non sono generalmente richieste per:
- prodotti non classificati come pericolosi secondo normativa CLP;
- articoli (es. manufatti finiti) che non rilasciano sostanze pericolose in condizioni d’uso normali;
- alcuni prodotti destinati al consumatore finale (es. detergenti domestici), salvo presenza di sostanze pericolose oltre determinate soglie;
- medicinali, cosmetici e alimenti, disciplinati da normative specifiche.
Tuttavia, anche in questi casi, è comunque necessario verificare la presenza di eventuali informazioni di sicurezza alternative e la coerenza con l’effettivo utilizzo in ambito lavorativo. Un errore frequente è infatti considerare “non necessario” qualsiasi documento informativo, mentre in molti casi il fornitore può rendere disponibili schede informative o tecniche utili alla valutazione del rischio.
Dal punto di vista pratico, è importante che le SDS siano:
- facilmente accessibili nei luoghi di utilizzo;
- consultabili dai lavoratori senza difficoltà;
- disponibili anche in caso di emergenza.
Oltre all’archiviazione, occorre però poter dimostrare che i lavoratori siano stati informati e sappiano utilizzare le informazioni contenute.
Infatti un ulteriore aspetto operativo riguarda la formazione: i lavoratori devono conoscere i rischi, i comportamenti corretti e le procedure di emergenza, utilizzando le SDS come riferimento concreto, in quanto strutturate in 16 sezioni standard, che contengono tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro delle sostanze.
La gestione delle schede di sicurezza deve essere considerata un processo continuo e dinamico, pertanto si raccomanda di fare attenzione a reperire sempre tale documento, soprattutto in caso di introduzione di nuovi prodotti nel ciclo di lavoro, garantendone la corretta disponibilità ai lavoratori.
3) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – APRILE/MAGGIO 2026
Si riporta di seguito il link con l’elenco completo dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza presso la sede di Bassano del Grappa.
https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione
Da questo link potrete anche procedere direttamente all’iscrizione, ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.
Vi ricordiamo inoltre che LOGI SICUREX effettua formazione anche direttamente in azienda e collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:
- IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona, 40
(vedi elenco corsi al link securweb-imprendo.deltaviadana.it/corsi-primo-accesso);
- SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).
Per tutte le informazioni su eventuali altri corsi disponibili, vi invitiamo a contattarci.

