ASR 2025: LA “SCADENZA” DEL 24 MAGGIO 2026 – APPALTI: QUANDO IDONEITÀ TECNICA E DUVRI? – NOVITÀ ASSICURAZIONE CARRELLI ELEVATORI – CORSI IN PROGRAMMA

08 Maggio 2026

1) ACCORDO STATO-REGIONI 2025: LA “SCADENZA” DEL 24 MAGGIO 2026

Il 24 maggio 2026 rappresenta una data rilevante per tutte le aziende, in quanto coincide con la conclusione del periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025.

Entro tale termine, le imprese devono completare l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificando la conformità dei corsi già svolti e pianificando gli eventuali aggiornamenti.

QUALI CORSI DEVONO ESSERE VERIFICATI

Il nuovo Accordo ha riordinato in modo organico la formazione delle principali figure della sicurezza, confermando la struttura generale degli obblighi formativi, ma introducendo alcune modifiche significative.

In particolare, è necessario verificare la formazione di

  • Lavoratori: aggiornamento periodico quinquennale (minimo 6 ore), con coerenza rispetto ai rischi aziendali;
  • Dirigenti: aggiornamento quinquennale con contenuti coerenti con ruolo e responsabilità;
  • Datori di lavoro: percorso formativo strutturato con aggiornamento quinquennale;
  • Preposti: disciplina specifica e profondamente rivista.

Entro il 24 maggio 2026 le aziende devono:

  • completare i percorsi formativi avviati secondo la normativa previgente;
  • verificare la validità degli attestati;
  • adeguare i contenuti formativi ai nuovi standard.

FOCUS SUI PREPOSTI

La figura del preposto è quella che ha subito le modifiche più rilevanti, in continuità con il rafforzamento introdotto dalla Legge 215/2021.

a) Durata della formazione: il corso base passa a 12 ore, con maggiore attenzione a vigilanza operativa, gestione dei comportamenti non sicuri, comunicazione e intervento correttivo.

b) Modalità di erogazione: non è più ammessa la formazione in modalità asincrona ma esclusivamente quella in presenza o tramite videoconferenza sincrona.

c) Aggiornamento: l’aggiornamento diventa biennale, con contenuti minimi di 6 ore, focalizzati su aspetti operativi e casi concreti.

Il preposto si conferma così una figura con formazione tra le più frequenti e strutturate all’interno dell’organizzazione aziendale, in ragione del suo ruolo di vigilanza diretta.

SCADENZA 24 MAGGIO 2026: CHI È COINVOLTO

La fase transitoria richiede particolare attenzione gestionale. In base all’impostazione del nuovo Accordo, i preposti:

  • formati o aggiornati prima del 24 maggio 2023, devono effettuare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026;
  • formati dopo il 24 maggio 2023, seguono il nuovo criterio biennale (scadenza a 24 mesi dalla formazione).

Si ricorda inoltre che il preposto è una figura di fatto: l’obbligo formativo si applica indipendentemente dalla nomina formale, ogniqualvolta il lavoratore svolga funzioni di vigilanza o coordinamento operativo.

In vista della scadenza, è pertanto opportuno che le aziende:

  • effettuino una mappatura aggiornata dei preposti (anche di fatto);
  • verifichino le date degli ultimi corsi e aggiornamenti;
  • pianifichino per tempo gli aggiornamenti in scadenza;
  • adeguino le modalità formative ai nuovi requisiti (presenza o sincrono);
  • rafforzino i contenuti su vigilanza operativa e gestione delle non conformità.

Lo Studio LOGI SICUREX è a disposizione delle aziende per affiancarle nella corretta gestione preventiva delle scadenze formative, al fine di evitare criticità ispettive e garantire continuità di conformità normativa nel tempo.

2) APPALTI: QUANDO SERVE LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICA E IL DUVRI?

Nel sistema delineato dall’art. 26 del D.lgs. 81/08, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice rappresenta un obbligo sempre presente in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’interno dell’azienda committente. Diverso e successivo è invece il tema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che non è sempre obbligatorio.

L’idoneità tecnico-professionale costituisce il primo livello di tutela: il committente deve accertare che l’impresa o il lavoratore autonomo possiedano competenze, organizzazione, mezzi e requisiti adeguati a svolgere l’attività in sicurezza. Questa verifica è obbligatoria in tutti i casi di appalto, indipendentemente dalla durata, dalla tipologia o dalla presenza di interferenze.

La valutazione avviene tramite acquisizione di documentazione e controlli proporzionati al rischio dell’attività affidata. L’obiettivo non è solo formale, ma sostanziale: ridurre il rischio di affidare lavori a soggetti non idonei, che potrebbero introdurre pericoli aggiuntivi nel contesto aziendale. Le richieste documentali principali riguardano:

  •             Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  •             Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
  •             Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
  •             Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. o estratto del DVR) relativo alle specifiche attività da svolgere presso il cantiere.

Solo dopo aver effettuato questa verifica preliminare è possibile passare alla fase successiva, cioè la valutazione delle interferenze e la possibile redazione del DUVRI.

Il DUVRI, infatti, non è richiesto in tutti i casi di appalto. L’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce espressamente le principali esclusioni. Il DUVRI NON deve essere redatto nei seguenti casi.

  1. Servizi di natura intellettuale: ad esempio consulenze, attività professionali, servizi tecnici senza presenza operativa in aree produttive a rischio interferenza.
  2. Appalti di mere forniture di materiali o attrezzature: quando la consegna non comporta attività lavorative interferenti nei luoghi del committente.
  3. Lavori o servizi la cui durata non supera i 5 uomini-giorno, purché non comportino rischi specifici interferenziali: questo limite è applicabile solo se l’attività è realmente priva di rischi particolari (chimici, elettrici, lavori in quota, spazi confinati, ecc.).
  4. Attività svolte al di fuori della disponibilità giuridica del datore di lavoro committente: cioè quando non vi è controllo diretto degli ambienti di lavoro.

È importante sottolineare che queste esclusioni non eliminano mai l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Anche nei casi in cui il DUVRI non sia richiesto, il committente deve comunque accertarsi che l’appaltatore sia adeguato rispetto al lavoro da svolgere.

Inoltre, l’esclusione del DUVRI non significa assenza di obblighi di coordinamento: il datore di lavoro committente deve comunque fornire informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e adottare misure organizzative per eliminare o ridurre le eventuali interferenze residue. In particolare, anche quando il DUVRI non è dovuto, rimane fermo l’obbligo di cooperazione tra le imprese e di scambio informativo sui rischi specifici.

Un errore frequente è considerare l’esenzione dal DUVRI come una “semplificazione totale”: in realtà, la normativa mantiene invariato il livello di responsabilità del committente nella scelta dell’impresa e nella gestione della sicurezza. Per questo motivo, la corretta gestione dell’appalto deve sempre partire dalla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, che rappresenta il vero filtro preventivo.

Solo successivamente si valuta la presenza di interferenze e l’eventuale obbligo di redazione del DUVRI.

3) ASSICURAZIONE CARRELLI ELEVATORI – NOVITÀ LEGGE 11 MARZO 2026 N. 34

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026 n. 34, sono state introdotte importanti novità in materia di assicurazione per i mezzi aziendali, inclusi i carrelli elevatori. Tale legge definisce l’esclusione dall’obbligo assicurativo per i mezzi utilizzati esclusivamente in ambito aziendale non stradale.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale Legge segna un passaggio atteso da tempo dalle imprese del comparto industriale e logistico, intervenendo in modo puntuale su un nodo interpretativo che negli ultimi anni aveva generato incertezze applicative. Il provvedimento, inserito nel più ampio quadro di misure a sostegno della competitività del sistema produttivo, introduce infatti un chiarimento operativo sull’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria Rca per i carrelli elevatori e, più in generale, per i mezzi utilizzati in contesti aziendali delimitati.

La norma, intervenendo sul Codice delle assicurazioni private, circoscrive l’obbligo assicurativo ai veicoli destinati alla circolazione su strada, escludendo invece i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non aperte al pubblico in quanto già coperti da altre coperture assicurative. Una distinzione che recepisce le esigenze espresse dal tessuto produttivo e che riallinea la normativa alle reali modalità d’uso di questi mezzi, la cui funzione è prevalentemente legata alla movimentazione interna delle merci e non alla circolazione su strada.

Resta fermo, elemento centrale del provvedimento, che l’esclusione dall’obbligo di Rca non equivale a un venir meno delle tutele assicurative: i mezzi interessati dovranno comunque essere coperti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, coerenti con i rischi connessi alle attività svolte all’interno dei contesti produttivi. Un equilibrio che consente di evitare duplicazioni e costi non giustificati, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, già presidiati da normative specifiche e sistemi assicurativi dedicati.

Alla luce delle novità introdotte, si raccomanda alle aziende di procedere con un approccio strutturato che comprenda un censimento completo dei mezzi aziendali (carrelli elevatori, mezzi di movimentazione, macchine agricole) e la verifica per ciascun mezzo di immatricolazione, modalità e luoghi di utilizzo, eventualmente coinvolgendo in modo coordinato RSPP, ufficio tecnico/logistico e consulente assicurativo, al fine di verificare l’adeguatezza delle proprie coperture assicurative.

Fonte: AISEM

4) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – APRILE/MAGGIO 2026

Si riporta di seguito il link con l’elenco completo dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza presso la sede di Bassano del Grappa.

https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione 

Da questo link potrete anche procedere direttamente all’iscrizione, ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.

Vi ricordiamo inoltre che LOGI SICUREX effettua formazione anche direttamente in azienda e collabora anche con i seguenti partner per la realizzazione di corsi sulla sicurezza:

  • IMPRENDO SRL con sede a Torri di Quartesolo (VI) in Via Savona, 40

(vedi elenco corsi al link securweb-imprendo.deltaviadana.it/corsi-primo-accesso);

  • SMDL GROUP SRL per corsi di primo soccorso svolti presso l’Hotel Noris di Schio (VI).

Per tutte le informazioni su eventuali altri corsi disponibili, vi invitiamo a contattarci.